Regolamento di disciplina
(ai sensi del D.P.R. 235 Novembre 2007)
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MANCANZE DISCIPLINARI |
SANZIONI DISCIPLINARI |
ORGANI COMPETENTI PER L’APPLICAZIONI DELLE SANZIONI |
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Mancanza di rispetto delle regole di funzionamento d’Istituto |
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Inosservanza ripetuta dell’orario d’inizio delle lezioni |
Annotazione(*) sul registro di classe. |
Insegnante Dirigente Scolastico |
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Mancata giustificazione delle assenze o dell’ingresso alla 2^ ora entro i 5 gg. consentiti dal regolamento d’Istituto |
Riammissione in classe solo con autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza. Allontanamento dall’ istituto per 1 g. previa comunicazione telefonica ai genitori. |
Dirigente scolastico Collaboratore del DS |
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Ritardi oltre i 15 ammessi dal regolamento d’Istituto |
Riammissione in classe solo se accompagnati dai genitori. |
Dirigente Scolastico Collaboratore del DS |
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Allontanamento non autorizzato dall’aula |
Annotazione(*) sul registro di classe. |
Insegnante |
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Allontanamento non autorizzato dall’Istituto |
Annotazione (*) sul registro di classe Allontanamento dall’Istituto da |
Insegnante
Consiglio di classe |
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Uso di telefoni cellulari e/o strumenti non pertinenti all’attività didattica |
Annotazione (*) sul registro di classe Ritiro temporaneo del cellulare o dello strumento e riconsegna solo al genitore |
Insegnante
Dirigente Scolastico Collaboratore del DS |
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Mancanza di rispetto verso il patrimonio |
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Sperpero di materiale e cattivo uso dei beni comuni, degli ambienti |
Ammonizione scritta(*) e/o obbligo di riparazione del danno Attività in favore della comunità scolastica |
Dirigente scolastico Collaboratore del D.S. |
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Danneggiamenti gravi Alterazione o furto di materiale didattico |
Allontanamento dalla scuola da |
Consiglio di classe |
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Mancanza di rispetto verso il personale e verso gli studenti |
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Comportamenti che ostacolano il sereno e proficuo svolgimento delle lezioni |
Annotazione (*) sul registro di classe |
Insegnante |
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Offese verbali |
Ammonizione scritta (*), comunicazione alla famiglia |
Insegnante Dirigente Scolastico |
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-Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alla dignità della persona. -Offesa alla morale -Oltraggio all’istituto o al personale |
Ammonizione scritta (*) Allontanamento dalla scuola da |
Insegnante Consiglio di classe |
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-Atti gravi di violenza, di bullismo -Situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone -Reato |
Annotazione (*) sul registro di classe Allontanamento dalla scuola per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni In caso di recidiva non ammissione agli scrutini finali |
Insegnante
Consiglio di Istituto |
N.B.(*) = Dopo 3 annotazioni o ammonizioni sul registro di classe viene contattata la famiglia; per un numero superiore potrebbe essere convocato il Consiglio di Classe per eventuali ulteriori sanzioni.
Ogni organo competente ad adottare provvedimenti disciplinari è tenuto ad ascoltare l’alunno che ha commesso la mancanza disciplinare e in caso di danno a valutare le eventuali proposte di riparazione.
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della sanzione stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui “non siano reperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
Di norma le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni sulla carriera scolastica dell’alunno, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un’altra. Infatti le sanzioni disciplinari non sono da considerarsi dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte .
È sempre possibile per gli organi competenti ad irrogare sanzioni, adottare in aggiunta o in sostituzione percorsi educativi di recupero, per esempio attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.
ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni ad un apposito organo di garanzia. Tale organo è composto da:
- Dirigente scolastico;
- Un docente (più un supplente) designati dal Consiglio d’istituto;
- Un alunno (più un supplente) designati dal Comitato degli studenti e scelti all’interno del Comitato stesso;
- Un genitore (più un supplente) componenti del Consiglio d’istituto designati dal Consiglio stesso.
L’organo di garanzia, per deliberare deve essere perfetto e decide sui ricorsi nel termine di 10 giorni:
- La conferma della sanzione;
- La riduzione della sanzione;
- L’annullamento della sanzione.
Non è possibile astenersi quando si vota per la relativa delibera.
L’organo ha durata annuale. I membri sono rieleggibili.
All’organo di garanzia possono ricorrere gli studenti o chiunque abbia interesse sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
